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Il Parco

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IL PARCO

PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO d.p.r.22/7/96 DIVIETI GENERALI (Art.3) Sono vietati:

• la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica

• la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea

• l'introduzione di specie e popolazioni estranee alla flora e fauna autoctona

• il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico

• il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo

• il transito dei mezzi motorizzati lungo i sentieri

• l'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini

• la pesca, sia professionale che sportiva, eccetto che per i residenti e proprietari di abitazioni muniti di autorizzazione dell'Ente Parco  

• la pesca subacquea e la pesca a strascico DIVIETI IN ZONA 1 (Art.4) Sono vietati:

• l'accesso ai visitatori nelle aree terresti e marine

• la pesca, sia professionale che sportiva

• l'immersione con apparecchi autorespiratori

• l'alterazione, diretta o indiretta dell'ambiente bentonico, e l'immissione di ri fiuti e sostanze inquinanti

• la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni eccetto che per i residenti e proprietari di abitazioni muniti di autorizzazione dell'EnteParco Provvedimenti inerenti la pesca sportiva (Delibera n° 17/98) Sono autorizzate:

• la pesca sportiva con lenza, bolentino o palamito con un numero di ami non superiore a 70, nonché il prelievo di ricci di mare nella Zona 2, ai cittadini re­sidenti e ai proprietari di abitazioni e ai cittadini che acquisiscano la residenzialità per almeno sette giorni consecutivi, affittando abitazioni o essendo ospiti delle strutture ricettive 

 

 


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